Percorso pagina:
Articoli in "Personale non a tempo indeterminato"
Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Unione Municipia : COSTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 17 – aggiornamento agosto 2019
“Monitoraggio trimestrale personale non a tempo indeterminato” – Anno 2018 – 1° e 2° Trimestre
L’art. 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 stabilisce la pubblicazione annuale, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.