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Articoli in "Organi di indirizzo politico-amministrativo"
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Amministrative 2023 – Comune di Motta Baluffi
COMUNE DI MOTTA BALUFFI – RELAZIONE DI FINE MANDATO – DELIBERA CORTE DEI CONTI 105/2023
VEDASI ALLEGATI
COMUNE DI MOTTA BALUFFI – RELAZIONE DI FINE MANDATO
Relazione di Fine Mandato periodo 26.05.2019 – 27.01.2023
ai sensi art. 4 c.5 D.Lgs. 149/2011 come modificato da art. 11 D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014
CONVALIDA ELETTI 2019/2024
Unione Municipia
http://dgegovpa.it/UnioneMunicipia/albo/dati/20190012C.PDF
Motta Baluffi
http://dgegovpa.it/MottaBaluffi/albo/dati/20190025C.PDF
Scandolara Ravara
http://dgegovpa.it/Scandolara/albo/dati/20190021C.PDF
Cingia dé Botti
Comune di Scandolara Ravara: Relazione di fine mandato anni 2014-2019
Pubblicazione relazione di fine mandato anni 2014-2019 del Comune di Scandolara Ravara (art. 4 D.Lgs. 149/2011)
Comune di Cingia de’ Botti: Relazione di fine mandato 2014/2019.
In allegato il documento: Relazione di fine mandato anni 2014/2019 – Comune di Cingia de’ Botti.
Art.4 d.lgs.06.09.2011 n.149.
COMUNE DI MOTTA BALUFFI – Relazione di fine mandato 2014/2019
si procede alla pubblicazione di quanto espresso nell’oggetto.
vedasi allegato