Accesso civico

Sezione contenente informazioni e documenti relativi alle modalità dell’accesso civico (art.5, c.1,4 d.lgs. 33/2013)

L’istituto dell’accesso civico, introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 33/2013, è stato profondamente innovato dal D.Lgs. n. 97/2017, nei termini seguenti:

– laddove si configuri quale “accesso civico in senso stretto”, riconosce a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);

– laddove si configuri quale “accesso civico generalizzato”, riconosce a chiunque il diritto di accedere, altrettanto gratuitamente e senza necessità di motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).