L’art. 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 stabilisce la pubblicazione annuale, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.